Per la tassazione crowdfunding si applica un’imposta sostitutiva del 26% sui proventi da lending ed equity crowdfunding. L’articolo spiega come funziona la normativa fiscale nel 2026, quando dichiarare i redditi da crowdfunding, quali agevolazioni sono previste e come comportarsi con piattaforme italiane ed estere.
Tassazione crowdfunding, di cosa si tratta?
Nel 2026, i proventi da crowdfunding sono tassati al 26% per le persone fisiche, con modalità diverse a seconda del modello: lending, equity o immobiliare.
Il riferimento normativo è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Se la piattaforma è italiana e autorizzata dalla Banca d’Italia, agisce da sostituto d’imposta: la ritenuta scatta in automatico e l’investitore non deve dichiarare nulla. Con piattaforme estere, invece, l’obbligo di dichiarazione ricade sull’investitore, che compila i quadri RW e RT.
I proventi da crowdfunding possono generare:
- redditi di capitale, ovvero interessi, dividendi
- redditi diversi, come plusvalenze.
Chi investe in startup innovative tramite piattaforme di equity crowdfunding accede a detrazioni IRPEF fino al 50%.
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Come viene tassato il crowdfunding?
Il crowdfunding è tassato al 26% sui proventi realizzati, ma le regole cambiano in base alla tipologia: lending, equity, immobiliare o reward. La normativa fiscale non prevede un regime normativo specifico per il crowdfunding: si applicano le norme generali del TUIR, adattate caso per caso al modello di raccolta fondi.
Lending crowdfunding: come funziona la tassazione
Nel lending crowdfunding, gli interessi percepiti sono considerato reddito da capitale e soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Gli interessi percepiti dagli investitori, persone fisiche non in regime d’impresa, rientrano nei redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 del TUIR. Se la piattaforma è italiana, la ritenuta viene applicata direttamente alla fonte dall’intermediario finanziario abilitato. Con piattaforme estere, i proventi vanno dichiarati nel quadro RL e monitorati nel quadro RW.
Equity crowdfunding: plusvalenze e dichiarazione dei redditi
Nell’equity crowdfunding, la tassazione scatta al momento della vendita della partecipazione: la plusvalenza è soggetta all’imposta sostitutiva del 26%.
Le quote acquisite tramite equity crowdfunding sono partecipazioni in società non quotate. I dividendi vanno dichiarati come redditi di capitale; le plusvalenze da cessione rientrano nei redditi diversi (art. 67 TUIR) e devono essere dichiarate nel quadro RT. Non esistono intermediari abilitati a trattenere la ritenuta in automatico su questi strumenti: per le persone fisiche il regime dichiarativo è la norma.
Crowdfunding immobiliare: tassazione e regime fiscale
La tassazione crowdfunding immobiliare segue le stesse regole dell’equity o del lending, a seconda della struttura dell’operazione.
Il crowdfunding immobiliare può essere strutturato come lending (rendimento sotto forma di interessi) o come equity (partecipazione al capitale di una SPV immobiliare). Nel primo caso si applicano le regole sui redditi di capitale; nel secondo, quelle sui redditi diversi. Chi vuole capire meglio la logica degli investimenti immobiliari trova un quadro utile anche per valutare la componente fiscale.
Reward e donation crowdfunding: quando non si paga l’imposta
La tassazione crowdfunding reward based non si applica ai sostenitori: le somme versate non generano reddito imponibile in capo a chi finanzia.
Nel reward crowdfunding il sostenitore riceve una ricompensa non monetaria: nessun obbligo fiscale. Nel donation crowdfunding le somme versate a privati sono liberalità generalmente esenti. Per le organizzazioni non profit, le donazioni possono essere deducibili o detraibili in capo al donante.
Crowdfunding fa reddito?
Sì, il crowdfunding fa reddito. Gli interessi percepiti dal lending e le plusvalenze dall’equity devono essere dichiarati come redditi imponibili.
Interessi da lending e plusvalenze da equity sono entrambi tassati al 26%. Il reddito scatta solo al momento della vendita o dell’incasso degli interessi: la rivalutazione teorica del portafoglio non è tassabile. Chi investe in investimenti alternativi deve tenere traccia di ogni operazione per calcolare correttamente la base imponibile.
Piattaforme italiane ed estere: chi fa da sostituto d’imposta?
Se la piattaforma è italiana e autorizzata dalla Banca d’Italia, agisce da sostituto d’imposta e trattiene il 26% alla fonte. l’investitore non deve dichiarare nulla.
Le piattaforme di crowdfunding con sede legale in Italia, autorizzate dalla Banca d’Italia o da Consob, possono applicare la ritenuta direttamente sui proventi: il provento è già netto e non va inserito in dichiarazione. Le piattaforme estere, invece, non applicano la ritenuta italiana. Chi le usa deve:
- dichiarare i proventi nel quadro RL (redditi di capitale) o RT (plusvalenze) del modello Redditi
- monitorare le attività finanziarie estere nel quadro RW
- calcolare e versare autonomamente l’imposta sostitutiva del 26%.
La mancata dichiarazione di proventi da piattaforme estere può comportare sanzioni rilevanti: il quadro RW è obbligatorio per tutti gli investimenti esteri, indipendentemente dall’importo.
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Quali sono le agevolazioni fiscali per chi investe in crowdfunding?
Chi investe in startup o PMI innovative tramite equity crowdfunding può detrarre fino al 50% dell’importo investito dall’IRPEF, con un risparmio fiscale significativo:
- detrazione IRPEF del 30%: su investimenti in startup o PMI innovative, fino a 1.000.000 euro/anno
- detrazione IRPEF del 50%: per startup a vocazione sociale o in ambito energetico, soglia massima 100.000 euro
- esenzione plusvalenze: le plusvalenze da startup innovative sono esenti se reinvestite in altre startup entro tre anni
- PIR alternativi: esenzione totale dal capital gain dopo cinque anni su fondi che investono in PMI non quotate.
Startup proptech su CrowdFundMe: case history
CrowdFundMe ha ospitato campagne di raccolta fondi di startup proptech italiane che operano all’intersezione tra tecnologia e settore immobiliare.
Il proptech applica l’innovazione digitale al real estate: gestione affitti, valutazione automatizzata, crowdfunding immobiliare sostenibile. Investire tramite equity crowdfunding in queste startup consente ticket contenuti e accesso alle agevolazioni fiscali. Sul blog di CrowdFundMe è disponibile un’analisi delle migliori startup proptech in Italia, oltre a una sezione dedicata a chi vuole capire come funziona l’intersezione tra startup e case.
Tra le realtà proptech finanziate attraverso CrowdFundMe si possono segnalare:
- Inpoi: partner di Subito.it, sfrutta l’AI per valutazioni immobiliari online (oltre 226.000 valutazioni), già utilizzata da più di 100 agenzie immobiliari
- Hemeras: specializzata nella gestione di affitti brevi e medium-stay, con processi digitalizzati e sviluppo di servizi digitali aggiuntivi
- YurekAI: integra intelligenza artificiale, big data analytics, software per la gestione immobiliare e piattaforme di aggregazione.
Come dichiarare i redditi da crowdfunding
I redditi da crowdfunding devono essere dichiarati nel modello Redditi PF: quadro RL per gli interessi, quadro RT per le plusvalenze, quadro RW per le attività estere.
La dichiarazione dipende dal tipo di provento e dalla sede della piattaforma:
- Interessi da lending (piattaforma italiana): nessun adempimento. La ritenuta del 26% è applicata dal sostituto d’imposta.
- Interessi da lending (piattaforma estera): quadro RL + monitoraggio quadro RW.
- Plusvalenze da equity: quadro RT, regime dichiarativo, aliquota 26%.
- Dividendi da equity: quadro RL come redditi di capitale, aliquota 26%.
- Attività su piattaforme estere: quadro RW obbligatorio, indipendentemente dalla produzione di reddito.
Per una gestione corretta conviene approfondire la guida sulla tassazione capital gain e quella sulle plusvalenze. Per casi complessi — piattaforme estere, startup innovative, compensazione minusvalenze — è consigliato un commercialista esperto in fiscalità degli investimenti alternativi.
Scopri dove investire
L’investimento di progetti di crowdfunding può comportare il rischio di perdita del capitale investito. Per ogni informazione, consulta la sezione Termini e Condizioni sul nostro sito.