Le presenti condizioni stabiliscono le regole di utilizzo della piattaforma di crowdfunding www.crowdfundme.it gestita da CrowdFundMe S.p.a. con sede legale in Milano, via Legnano 28, codice fiscale e partita IVA n. 08161390961 in conformità alla disciplina comunitaria, tra cui, in particolare, le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1503/2020, e alla disciplina nazionale, tra cui in particolare, il Decreto Legislativo n. 58/1998 e s.m.i. (di seguito, anche il “TUF”), nonché il Regolamento Consob n. 22720 del 1° giugno 2023 e s.m.i. (di seguito, anche il “Regolamento Consob”).

I. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni si applicano le seguenti definizioni:

    1. Fornitore: CrowdFundMe S.p.a., con sede legale in Milano, Via Legnano n. 28, C.F./P.IVA n. 08161390961;
    2. KIIS: scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
    3. Investitore: la persona fisica o giuridica che sottoscrive offerte di crowdfunding tramite la Piattaforma;
    4. Piattaforma: la piattaforma di crowdfunding www.crowdfundme.it gestita da CrowdFundMe S.p.a.;
    5. Progetto: il progetto imprenditoriale oggetto dell’offerta di crowdfunding proposta attraverso la Piattaforma;
    6. Regolamento: Regolamento UE 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di

crowdfunding per le imprese;

    1. Simulazione Perdite: è il test di simulazione della capacità di sostenere perdite di cui all’art. 21 del Regolamento, volto a consentire agli

investitori non sofisticati di simulare la propria capacità di sopportare le perdite. La Simulazione Perdite deve essere ripetuta ogni due anni;

    1. Questionario di Appropriatezza: è il test previsto dall’art. 21 del Regolamento, volto a valutare il livello di conoscenza, esperienza e

comprensione dell’investitore non sofisticato in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla Piattaforma;

  1. Titolare di Progetto: la persona giuridica che persegue l’obiettivo di reperire fondi proponendo un Progetto di crowdfunding tramite la Piattaforma.

II. SERVIZI DI CROWDFUNDING OFFERTI DA CROWDFUNDME

CrowdFundMe è iscritta nell’apposito Registro tenuto dall’ESMA ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 1503/2020 ed è autorizzata alla fornitura dei seguenti servizi:

    • collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione

e trasmissione di ordini relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

  • applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding;
  • gestione di una bacheca elettronica.

III. REGISTRAZIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Gli utenti che non sono registrati alla Piattaforma possono consultare alcune sezioni della stessa, mentre altre sezioni e i servizi di crowdfunding offerti da CrowdFundMe sono accessibili dagli utenti solo dietro registrazione.
Per registrarsi alla Piattaforma e/o usufruire dei servizi di crowdfunding offerti da CrowdFundMe, gli utenti dovranno fornire alcuni dati personali e seguire la procedura di registrazione che prevede specifici passaggi, anche con riguardo all’eventuale processo di investimento, che vengono illustrati all’utente man mano che avanza nella procedura e/o nei processi.
Al momento della registrazione verrà richiesto all’utente di scegliere uno username da utilizzare insieme alla password prescelta per accedere alla sezione riservata agli utenti registrati.
Nel caso in cui non completi la procedura di registrazione dopo avere fornito l’indirizzo e-mail e/ o ogni altro dato richiesto a tal fine, l’utente potrà ricevere un numero limitato di comunicazioni che lo inviteranno a concludere il processo di iscrizione per poter usufruire dei servizi di crowdfunding offerti tramite la Piattaforma.
Prima di procedere con la registrazione, l’Investitore è invitato a prendere visione dell’Informativa sulla Privacy, disponibile al seguente link.
Titolare del trattamento è CrowdFundMe S.p.a. che tratterà le informazioni acquisite dall’Investitore esclusivamente per finalità indicate nella summenzionata informativa privacy.
Con riguardo al regime alternativo di intestazione delle quote di cui all’art. XI. delle presenti condizioni, l’Investitore prende atto e accetta che CrowdFundMe e Directa SIM agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento ai sensi delle leggi applicabili in materia di trattamento di dati personali incluso, senza limitazione, il Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”) e successiva normativa nazionale di adeguamento.

Al fine di evitare l’utilizzo dei codici di accesso alla Piattaforma e/o l’utilizzo dei servizi di crowdfunding offerti tramite la Piattaforma da parte di terzi, l’utente registrato deve custodire e conservare con cura e in modo riservato tali codici di accesso.
L’utente è direttamente ed indirettamente responsabile di ogni uso improprio e illegittimo dei codici di accesso da parte propria o da parte di terzi che utilizzeranno a suo nome i servizi di crowdfunding offerti tramite la Piattaforma.
In caso di smarrimento, furto o perdita dei codici di accesso l’utente dovrà immediatamente avvisare CrowdFundMe, fornendo prova della propria identità, al fine di procedere alla disattivazione e/o alla sostituzione di tali codici di accesso.

Per il corretto funzionamento della Piattaforma è necessario l’utilizzo dei cookie. I cookie vengono utilizzati per ricavare informazioni sui terminali, sul sistema operativo, sull’indirizzo IP, sul tipo di browser in uso e per raccogliere informazioni, in forma aggregata o puntuale. Vengono utilizzati per offrire all’utente un’esperienza di navigazione migliore, per permettere l’utilizzo di specifiche funzionalità del sito e per effettuare la profilazione degli Utenti.
Per maggiori informazioni puoi consultare la cookie policy di CrowdFundMe al seguente link.

IV. TIPOLOGIE DI INVESTITORI

L’utente registrato che intenda usufruire dei servizi di crowdfunding offerti tramite la Piattaforma dovrà in primo luogo selezionare in quale tipologia di investitore intende qualificarsi.
Ai fini del Regolamento, infatti, sono configurabili n. 3 (tre) tipologie di investitore: professionale, sofisticato e non sofisticato.

IV.1 Investitore professionale

Un utente può qualificarsi come investitore professionale qualora rientri in una delle seguenti casistiche:

  1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell’elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:
    1. enti creditizi;
    2. imprese di investimento;
    3. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
    4. imprese di assicurazione;
    5. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
    6. fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
    7. negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
    8. singoli membri di una borsa;
    9. altri investitori istituzionali;
  2. le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
    • totale di bilancio pari almeno a Euro 20.000.000;
    • fatturato netto pari almeno a Euro 40.000.000;
    • fondi propri pari almeno a Euro 2.000.000.
  3. i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
  4. altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

IV.2 Investitore sofisticato

Un utente, sia persona fisica che persona giuridica, può qualificarsi come investitore sofisticato qualora in possesso di determinati requisiti. In particolare, se l’utente è una persona giuridica, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. fondi propri pari almeno a Euro 100.000;
  2. fatturato netto pari almeno a Euro 2.000.000;
  3. bilancio pari almeno a Euro 1.000.000.

Se invece l’utente è una persona fisica, deve possedere almeno due dei seguenti requisiti:

  1. avere un reddito lordo personale di almeno Euro 60.000 per anno di imposta, o un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a Euro 100.000;
  2. lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti, oppure detenere o aver detenuto una posizione esecutiva per almeno 12 mesi in una persona giuridica che possiede almeno uno dei seguenti criteri:
    • fondi propri pari almeno a Euro 100.000;
    • fatturato netto pari almeno a Euro 2.000.000;
    • bilancio pari almeno a Euro 1.000.000.
  3. aver effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.

IV.3 Investitore non sofisticato

Un utente, sia persona fisica che persona giuridica, deve qualificarsi come investitore non sofisticato quando non possiede né i requisiti dell’investitore professionale né i requisiti dell’investitore sofisticato.

V. ULTERIORI PASSAGGI PREVISTI PER L’INVESTITORE NON SOFISTICATO

Qualora un utente si qualifichi come investitore non sofisticato, prima di poter usufruire dei servizi di crowdfunding offerti tramite la Piattaforma, dovrà sottoporsi a due ulteriori passaggi: la Simulazione Perdite e il Questionario di Appropriatezza.

V.1 Simulazione Perdite

La Simulazione Perdite è un test previsto dall’art. 21 del Regolamento, volto a consentire agli investitori non sofisticati di simulare la propria capacità di sopportare le perdite.

In questa fase, CrowdFundMe:

  • Richiede all’investitore non sofisticato di confermare la propria consapevolezza circa il fatto che l’attinenza della Simulazione Perdite dipende dalla correttezza dei dati inseriti, nonché di assumersi la responsabilità con riguardo alla correttezza dei dati forniti;
  • Permette all’investitore non sofisticato di non effettuare la Simulazione Perdite, dietro la conferma della propria consapevolezza circa il fatto che in tal caso, se non dovesse superare il successivo Questionario di Appropriatezza, non potrà effettuare investimenti di importo pari o superiore a Euro 1.000,00.

La Simulazione Perdite simula la capacità di sostenere perdite pari al 10% del proprio patrimonio netto, calcolato secondo la seguente formula:

Patrimonio netto = (reddito annuo netto) + (totale delle attività liquide) – (impegni finanziari annui).

Il reddito annuo netto è calcolato come il reddito annuo totale percepito da un Investitore non sofisticato al netto dei costi e degli oneri connessi, nonché dei contributi sociali e delle imposte. Il reddito annuo totale è la somma di: (a) redditi da lavoro, interessi su depositi bancari o su altri strumenti di debito, (b) pagamenti di dividendi o redditi da beni immobili, dove:

  • i “redditi da lavoro” comprendono salari, indennità di disoccupazione e pagamenti della pensione percepiti dall’Investitore non sofisticato, con esclusione dei pagamenti eccezionali;
  • gli “interessi su depositi bancari o su altri strumenti di debito” comprendono pagamenti su depositi bancari o su altri strumenti di debito percepiti dall’Investitore non sofisticato durante l’anno civile precedente, con esclusione dei pagamenti eccezionali;
  • i “pagamenti di dividendi” includono i pagamenti ricevuti dal potenziale Investitore non sofisticato in virtù della detenzione di azioni o quote di un organismo d’investimento collettivo o di altri strumenti di capitale, con esclusione di eventuali plusvalenze realizzate mediante la vendita totale o parziale di tale partecipazione;
  • il “reddito da beni immobili” comprende qualsiasi pagamento ricevuto in relazione alla locazione di beni immobili, ad esclusione di eventuali plusvalenze realizzate mediante la vendita totale o parziale di tali beni immobili.

Il totale delle attività liquide è calcolato come la somma del denaro contante totale detenuto da un Investitore non sofisticato sui conti di deposito e sui conti correnti, nonché il valore delle attività che possono essere facilmente e velocemente convertite in denaro contante, che comprendono:

  • prodotti di risparmio che possono essere convertiti in denaro contante entro un massimo di 30 giorni di calendario;
  • strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
  • azioni e quote di organismi d’investimento collettivo con possibilità di esercitare il diritto di rimborso almeno su base settimanale.

Gli impegni finanziari annui comprendono tutte le spese per le quali l’Investitore non sofisticato ha assunto un impegno rispetto a un determinato anno civile, e comprendono:

  • Pagamenti degli alimenti e del sostegno ai figli;
  • Pagamenti di affitti e mutui;
  • Rimborsi di prestiti;
  • Pagamenti di premi assicurativi;
  • Pagamenti per i servizi di pubblica utilità, compresi i pagamenti effettuati per coprire le spese di elettricità, riscaldamento e acqua;
  • Pagamenti per abbonamenti a servizi;
  • Imposte sul reddito e sulla proprietà.

Il totale delle attività liquide e degli impegni finanziari sono calcolati al 31 dicembre dell’anno precedente. Nel caso in cui una valutazione a tale data non rispecchi in modo accurato la situazione, la valutazione è effettuata in una data più recente. Una data più recente può essere qualsiasi data compresa tra il 31 dicembre dell’anno civile che precede quello in cui è effettuata la simulazione e la data di effettuazione della simulazione. L’investitore non sofisticato, nel determinare tale data, valuta se la sua assunzione come data di riferimento consenta una valutazione accurata del reddito annuo netto.

V.1 Questionario di Appropriatezza

Oltre al passaggio relativo alla Simulazione Perdite, un investitore non sofisticato può avere accesso agli strumenti ammessi ai fini di crowdfunding offerti tramite la Piattaforma soltanto se prima effettua il Questionario di Appropriatezza.
Una volta completato il Questionario di Appropriatezza, il risultato dello stesso viene reso noto all’investitore non sofisticato: in particolare, in base al risultato ottenuto, l’investitore non sofisticato può ottenere un profilo “base” (non appropriato) oppure un profilo “molto alto” (appropriato).

Nel caso in cui l’investitore non sofisticato ottenga un profilo “base”, prima di sottoscrivere strumenti ammessi ai fini di crowdfunding, CrowdFundMe lo avvertirà espressamente circa il fatto che i servizi offerti tramite la Piattaforma risultano non appropriati per il livello di esperienza e conoscenza dimostrato, nonché circa il fatto che:

  • se non ha effettuato la Simulazione Perdite, non potrà investire somme pari o superiori a Euro 1.000,00;
  • se ha effettuato la Simulazione Perdite, non potrà investire somme pari o superiori al 5% del proprio patrimonio netto dichiarato.

In aggiunta, all’investitore non sofisticato che ottenga un profilo “base” verrà inoltre segnalato espressamente che:

  • un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito;
  • ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro n. 7 (sette) giorni dalla data dell’ordine di investimento, scrivendo a: recesso@crowdfundme.it

All’investitore non sofisticato che ottenga un profilo “molto alto”, invece, prima di sottoscrivere strumenti ammessi ai fini di crowdfunding, verrà segnalato espressamente che:

  • un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito;
  • ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro n. 7 (sette) giorni dalla data dell’ordine di investimento, scrivendo a: recesso@crowdfundme.it

Sia che ottenga un profilo “base” sia che ottenga un profilo “molto alto”, l’investitore non sofisticato dovrà inoltre confermare espressamente di essere in grado di sostenere l’eventuale perdita dell’intero capitale investito.

VI. STRUMENTI AMMESSI AI FINI DI CROWDFUNDING CHE SI POSSONO SOTTOSCRIVERE E LIMITI LEGALI

Tramite la Piattaforma è possibile sottoscrivere:

  1. azioni e quote rappresentative del capitale sociale dei Titolari di Progetto;
  2. obbligazioni o titoli di debito emessi rispettivamente da società per azioni e da società a responsabilità limitata.

Limiti alla sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito
Fermo restando quanto riportato ai paragrafi IV. e V. che precedono con riguardo alla distinzione tra investitore professionale, sofisticato e non sofisticato, per le offerte di crowdfunding aventi a oggetto obbligazioni e titoli di debito sussistono anche dei limiti oggettivi previsti dalla legge.

In particolare, in tema di emissioni di obbligazioni da parte di società per azioni, l’art. 2412 c.c. prevede al primo comma che “La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite”.
Il comma 5 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che i limiti di cui al primo comma “… non si applicano all’emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni”.

In tema di emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata, invece, i primi due commi dell’art. 2483 c.c. stabiliscono che “Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima”.

CrowdFundMe assicura, nell’ambito del processo di selezione dei Progetti, che per ciascuna offerta avente a oggetto obbligazioni saranno rispettati i limiti posti dall’art. 2412 cod. civ., e che per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito saranno rispettati i limiti posti dall’art. 2483 cod. civ..

Per le offerte aventi a oggetto obbligazioni e/o titoli di debito (“debt crowdfunding”) è prevista l’indicazione di una valutazione sintetica, tramite codice alfanumerico, del rating dello strumento offerto. Per tale servizio, CrowdFundMe si avvale dei servizi di rating della società ModeFinance S.r.l. – sede legale in Edificio H AREA Science Park, Padriciano 99, 34149 Trieste (TS) – per mezzo del servizio Tigran offerto da ModeFinance. ModeFinance è riconosciuta come credit rating agency da ESMA ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 1060/2009 e successive modifiche.

VII. PRINCIPALI RISCHI E CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI TRAMITE LA PIATTAFORMA

Fermo restando che per ciascun Progetto, sulla Piattaforma viene resa disponibile agli utenti una scheda KIIS contenente, tra l’altro, una descrizione dei rischi specifici connessi a un determinato Progetto e a un determinato Titolare di Progetto, di seguito vengono riportati i principali e più comuni rischi connessi agli investimenti in strumenti ammessi ai fini di crowdfunding che possono essere sottoscritti tramite la Piattaforma:

  • Rischio di perdita del capitale investito, ovvero il rischio per l’investitore di perdere integralmente (o parzialmente) il capitale investito qualora il Progetto in cui investe non dovesse avere successo;
  • Rischio di rendimenti inferiori o ritardati, ovvero il rischio che il rendimento derivante dall’investimento sia inferiore, oppure giunga in un periodo di tempo maggiore, rispetto a quanto previsto al momento dell’investimento stesso in base alle proiezioni fornite dal Titolare di Progetto. A tal proposito va evidenziato che, in caso di sottoscrizione di capitale di rischio (c.d. “equity”) di Titolari di Progetto che siano startup innovative, per tale tipologia di società vige il divieto di distribuire utili per tutto il periodo di durata della qualifica di startup innovativa;
  • Rischio di illiquidità, ovvero il rischio che l’investitore incontri elevata difficoltà di disinvestimento rispetto agli strumenti sottoscritti tramite la Piattaforma, in ragione del fatto che tali strumenti non sono generalmente ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi di negoziazione multilaterale. Eventuali previsioni di disinvestimento (c.d. “exit strategy”) possono essere previste in un singolo Progetto, in tale caso le modalità e i termini vengono riportati nella scheda KIIS relativa a tale Progetto;
  • Rischio di stima nelle assunzioni del business plan, ovvero il rischio che le indicazioni relative alla redditività di un singolo Progetto e i dati contenuti nel business plan non si realizzino, o si realizzino in modi e tempi differenti, in quanto tali indicazioni sono il risultato di stime e proiezioni effettuate dal Titolare di Progetti che potrebbero subire fluttuazioni a causa di una serie indeterminata e imprevedibile di fattori.

VIII. CORRISPETTIVO DOVUTO A CROWDFUNDME DALL’INVESTITORE

Per le attività svolte da CrowdFundMe ai sensi delle presenti condizioni, nessun compenso è dovuto dall’Investitore: per tali attività CrowdFundMe è infatti remunerata dai Titolari di Progetto

IX. SOTTOSCRIZIONE E ADESIONE A UN’OFFERTA

Al fine di procedere alla sottoscrizione o all’acquisto degli strumenti ammessi ai fini di crowdfunding oggetto di un’offerta tramite la Piattaforma, l’Investitore deve aderire alle presenti condizioni.
L’Investitore interessato a sottoscrivere gli strumenti ammessi ai fini di crowdfunding offerti attraverso la Piattaforma deve immettere il relativo ordine sulla Piattaforma stessa, compilando gli appositi campi per l’adesione: non è prevista l’applicazione di alcun costo a carico dell’Investitore per l’immissione degli ordini.
Una volta immesso l’ordine, l’Investitore riceve da CrowdFundMe via email una comunicazione che riepiloga l’ordine immesso sulla Piattaforma e che include le informazioni necessarie per procedere al perfezionamento dell’ordine tramite bonifico bancario.
A tal fine, l’Investitore deve dunque procedere al pagamento per il tramite della banca depositaria specificamente indicata da CrowdFundMe: quest’ultima infatti non detiene né riceve pagamenti da parte degli investitori.
Ricevuta la conferma dell’esecuzione dell’investimento (e del pagamento), l’ordine immesso dall’Investitore sulla Piattaforma si considera correttamente eseguito.
Nel caso in cui l’ordine non sia perfezionato e/o eseguito correttamente, CrowdFundMe informa l’Investitore di tale circostanza e che le somme eventualmente versate per la sottoscrizione gli saranno restituite a cura della banca depositaria del conto corrente utilizzato per l’offerta di un determinato Titolare di Progetto.
L’Investitore prende atto e accetta che la semplice immissione dell’ordine sulla Piattaforma non perfeziona la sottoscrizione o l’acquisto degli strumenti ammessi ai fini di crowdfunding offerti sulla Piattaforma stessa.

X. DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA

L’art. 22, paragrafo 3, del Regolamento prevede un periodo di riflessione precontrattuale, per i soli investitori non sofisticati, esercitabile entro n. 4 (quattro) giorni dalla data dell’ordine di investimento.
Ai fini di una maggiore tutela dei propri utenti, CrowdFundMe permette a tutti gli investitori, a prescindere dalla loro qualifica (professionale, sofisticato o non sofisticato), di esercitare il diritto di recesso entro n. 7 (sette) giorni dalla data dell’ordine di investimento. Tale diritto è esercitabile scrivendo a: recesso@crowdfundme.it

Come previsto dall’art. 23, paragrafo 12, del Regolamento, nel caso in cui CrowdFundMe individui omissioni, errori o imprecisioni nella scheda KIIS di un determinato Progetto che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell’investimento, ne informa immediatamente l’Investitore che abbia aderito all’offerta riguardante tale Progetto, dandogli la possibilità di revocare il proprio investimento secondo le modalità che vengono comunicate da CrowdFundMe nella medesima informativa.

In caso di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, le somme eventualmente corrisposte dall’Investitore per la sottoscrizione o l’acquisto degli strumenti ammessi ai fini di crowdfunding con riguardo a una determinata offerta, saranno rimesse senza spese dalla banca depositaria – ove già accreditate sul conto destinato a tale offerta – nella piena disponibilità dell’Investitore entro i successivi 15 giorni lavorativi. Alla restituzione di tali somme si procederà, nei termini appena indicati, anche nel caso in cui il Fornitore disponga la revoca di una determinata offerta sulla Piattaforma in ipotesi di violazioni o inadempimenti posti in essere dal Titolare di Progetto.

XI. REGIME ALTERNATIVO DI INTESTAZIONE DELLE QUOTE

CrowdFundMe ha stipulato un apposito accordo di collaborazione con Directa S.I.M.p.a. (di seguito, anche “Directa SIM”) al fine di permettere, agli investitori che lo desiderassero, di aderire al c.d. regime alternativo di intestazione delle quote, previsto dall’art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF.
Tale regime alternativo, opzionale e applicabile soltanto alle offerte di quote di società a responsabilità limitata, permette all’Investitore di effettuare l’intestazione delle quote per il tramite di un intermediario finanziario che, dunque, procederà all’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dell’Investitore.
L’Investitore può esercitare tale facoltà sulla Piattaforma, in sede di compilazione del modulo d’ordine relativo alla quota che intendono sottoscrivere.
L’esercizio della facoltà comporterà il contestuale, obbligatorio, conferimento del mandato a Directa SIM per l’espletamento degli adempimenti necessari a perfezionare la sottoscrizione in nome proprio e per conto dell’Investitore.
Tale conferimento di mandato avverrà attraverso la sottoscrizione, da parte dell’Investitore, di un contratto con Directa SIM che comporterà anche l’apertura di un conto presso tale intermediario, seguendo una procedura online mediante accesso ad apposita pagina web gestita dalla stessa Directa SIM.
L’opzione per l’intestazione alternativa è sempre reversibile: l’Investitore può in ogni momento tornare al regime ordinario di intestazione, chiedendo a Directa SIM, secondo le modalità da questa comunicate, di effettuare l’intestazione diretta delle quote in nome dell’Investitore stesso.
In tale ipotesi, Directa SIM non addebiterà alcun costo all’Investitore ma quest’ultimo dovrà sostenere gli esborsi dovuti alle figure professionali che usualmente intervengono nella procedura di intestazione ordinaria (notaio e/o commercialista) nonché i relativi oneri amministrativi, ove dovuti (bolli, diritti ecc..). Tali oneri dipendono dalle tariffe eventualmente in vigore o dagli accordi stipulati direttamente dalle parti con i rispettivi professionisti.
NOTA: l’adesione al regime alternativo di intestazione delle quote prevede dei costi a carico dell’Investitore. Per maggiori informazioni su tali costi e, più in generale, sul funzionamento del regime alternativo è possibile consultare l’apposita sezione sul Portale.

XII. CONCLUSIONE DELL’OFFERTA SULLA PIATTAFORMA

Al termine del periodo di offerta, in assenza di recesso o revoca, gli ordini correttamente eseguiti si intendono definitivamente perfezionati: CrowdFundMe verificherà dunque il buon esito dell’offerta e ne darà comunicazione agli investitori interessati attraverso la Piattaforma.
In qualsiasi ipotesi in cui un’offerta di crowdfunding non si concluda correttamente (ad esempio, per mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta) le somme versate dagli investitori saranno agli stessi restituite a cura della banca depositaria che tiene il conto corrente aperto per tale offerta.
Nel caso in cui un’offerta si concluda correttamente, gli strumenti ammessi ai fini di crowdfunding sottoscritti dagli investitori saranno agli stessi consegnati o intestati nelle forme di legge.
In caso di offerte aventi ad oggetto quote di S.r.l., per la cui sottoscrizione l’Investitore abbia aderito al regime alternativo di intestazione delle quote, la titolarità dei diritti derivanti dalla quota è di esclusiva pertinenza dell’Investitore stesso.
Directa SIM non svolgerà dunque alcuna attività di amministrazione avente a oggetto le quote sottoscritte in proprio nome e non potrà in nessun caso esercitare – né in proprio né per conto dell’Investitore – i diritti patrimoniali o amministrativi derivanti dalla quota.

XIII. ATTIVITÀ SVOLTE DA CROWDFUNDME IN PENDENZA DI UN’OFFERTA

CrowdFundMe rende disponibili ai potenziali investitori in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti un’offerta che sono fornite dal Titolare di Progetto affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il tipo di strumenti ammessi ai fini di crowdfunding offerti, i rischi e i costi a essi connessi, e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
CrowdFundMe, laddove riscontri l’inosservanza, da parte di Titolari di Progetto, delle regole di funzionamento della Piattaforma (specie con riguardo agli obblighi connessi alla trasmissione e pubblicazione di informazioni corrette e complete), potrà revocare o sospendere l’offerta di tali Titolari di Progetto: in caso di revoca dell’offerta le somme già versate dagli investitori saranno agli stessi restituite a cura della banca depositaria del conto corrente aperto per tale offerta.

XIV. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI PROGETTO DOPO LA CHIUSURA DELL’OFFERTA

Successivamente alla conclusione di una determinata offerta cui l’Investitore ha aderito, CrowdFundMe pubblicherà, sulla base della documentazione ricevuta dai Titolari di Progetto interessati, informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti e sull’andamento delle attività dagli stessi svolte.
A tal proposito l’Investitore prende atto e accetta che CrowdFundMe non è in alcun modo responsabile dei risultati economici conseguiti nel tempo dal Titolare di Progetto e non può essere chiamata a rispondere delle eventuali perdite, maturate dall’Investitore, sul valore degli strumenti ammessi ai fini di crowdfunding sottoscritti o acquistati.

XV. PRESIDI DI SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA

L’infrastruttura informatica della Piattaforma, ivi inclusa la parte relativa alla gestione degli ordini, è sviluppata in linguaggio PHP. Ciascuna transazione è criptata con un certificato digitale.
Integrity e privacy delle comunicazioni e dei dati sono garantite dal sistema di sicurezza della webfarm, dal certificato digitale e dalla competenza della società Wide S.r.l. che ha sviluppato il sito.

XVI. RESPONSABILITÀ DEI CONTENUTI PUBBLICATI

L’utente che accetta e sottoscrive le presenti condizioni si assume la responsabilità dei contenuti, materiali e informazioni di qualsiasi tipo da esso eventualmente pubblicati, trasmessi o diffusi o resi accessibili sulla Piattaforma ed è il solo responsabile, anche da un punto di vista patrimoniale, per i danni causati direttamente e/o indirettamente a terzi. Pertanto, l’utente che accetta e sottoscrive le presenti condizioni si impegna a manlevare e tenere indenne CrowdFundMe da ogni eventuale pretesa di terzi derivante o comunque connessa con l’utilizzo della Piattaforma.
CrowdFundMe si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, in caso di violazione degli impegni qui previsti da parte dell’utente che accetta e sottoscrive le presenti condizioni, di sospendere e/o interrompere immediatamente l’accesso alla Piattaforma e/o ai propri servizi, nonché di cancellare quei contenuti ritenuti lesivi di disposizioni di legge.

XVII. RECLAMI

L’Investitore prende atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento, CrowdFundMe ha adottato apposite regole per la trattazione dei reclami inoltrati da un Investitore in relazione alle offerte presentate sulla Piattaforma.
In particolare, l’Investitore può presentare reclamo utilizzando il modello presente al seguente link e scrivendo a: reclami@crowdfundme.it.
Per maggiori informazioni sulle modalità e le tempistiche di gestione dei reclami è possibile consultare la policy reclami al seguente link.

XVIII. CONFLITTI DI INTERESSI

L’Investitore prende atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento, CrowdFundMe ha adottato una policy sul conflitto di interessi consultabile al seguente link.
In particolare, in materia di identificazione e gestione dei conflitti d’interessi, CrowdFundMe adotta una politica basata sulla individuazione e definizione:

  1. degli ambiti in cui, avuto riguardo all’attività posta in essere dal Fornitore, possono verificarsi situazioni di conflitto tra gli interessi dei soggetti, a vario titolo, coinvolti nell’operatività della Piattaforma;
  2. delle fattispecie che possono configurare potenziali situazioni di conflitto;
  3. dei presidi che in relazione agli ambiti ed alle fattispecie di cui alle lett. a) e b) possono consentire una efficace gestione dei rischi connessi alle ipotesi di conflitto;
  4. del processo volto a garantire la concreta applicazione delle misure di identificazione e gestione dei conflitti d’interessi.

XIX. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti condizioni sono rette e disciplinate dalla legge italiana e devono essere interpretate secondo tale legge.