Agevolazioni fiscali e Crowdinvesting, la parola agli esperti

  • L’approfondimento sulle agevolazioni fiscali per gli investitori in Crowdinvesting a cura del Dott. Filippo Boron e del Dott. Riccardo Pippa, titolari due studi commercialisti a Verona focalizzati su PMI, startup e professionisti. 

Finalmente, dopo un’attesa durata diversi mesi, sono state definite con la pubblicazione nella GU 38 del 15-02-2021 le modalità operative per la richiesta della detrazione del 50% sugli investimenti effettuati in startup e PMI innovative a partire dall’anno 2020.

Il DL 34-2020 ha previsto un rafforzamento della detrazione per gli investimenti in startup e PMI innovative definendo tuttavia dei precisi requisiti. Innanzitutto, la nuova agevolazione non riguarda i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) che possono tuttavia usufuire della deduzione prevista dal DM 57/2019 per importi fino a 1.800.000€.

Inoltre l’investimento massimo è limitato a 100.000€ per le startup innovative (con una detrazione massima di 50.000€) e 300.000€ per le PMI innovative (con una detrazione massima di 150.000€) per ogni periodo di imposta e per ogni investitore. Per l’investimento eccedente, fino ad 1.000.000 €, è sempre possibile usufruire della detrazione prevista dal DM 57/2019 pari al 30% per ogni periodo di imposta.

In secondo luogo, prima di effettuare l’investimento la startup o la PMI devono presentare un’apposita istanza mediante una piattaforma informatica, indicando i dati dell’impresa, di ogni investitore e l’ammontare dell’investimento e della detrazione richiesta. Inoltre è previsto un ammontare massimo di investimenti per ogni startup o PMI innovativa stabilito dal regolamento UE 1407/2013 (regolamento de minimis).

Tale normativa impone che l’impresa riceva un aiuto massimo di 200.000€ nel corso di un triennio, ma è importante sottolineare che tale aiuto non è limitato solo agli investimenti di cui stiamo trattando, ma anche a tutte le altre agevolazioni rientranti nel “de minimis” come i contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, crediti di imposta ed eventualmente garanzie su finanziamenti di cui l’impresa ha già usufruito che riducono l’ammontare di investimenti con beneficio agevolato che l’impresa può offrire. Ad esempio, se la startup (o la PMI) innovativa ha usufruito di un contributo a fondo perduto di 50.000€ nel 2020, potrà garantire un investimento con agevolazione 50% per massimo 300.000 con detrazione massima 150.000€, mentre il restante godrà della detrazione 30%; una volta esauriti i 200.000€ di plafond (con questa agevolazione o altre ricadenti nel de minimis) è comunque possibile usufruire della detrazione 30%.

Cosa succede inoltre con gli investimenti già effettuati nel 2020? L’impresa può in via del tutto eccezionale presentare l’istanza telematica di cui si è precedentemente parlato dopo l’effettuazione dell’investimento (ovviamente) ma entro il 30 aprile 2021. Non è ancora chiaro cosa sarà degli investimenti già effettuati nel 2021. È parere di chi scrive che tale anomalia sia dovuta alla crisi di governo e che il Decreto 28/12/2020 sia rimasto nel cassetto del ministero per circa un mese e mezzo. Non vi è comunque alcuna (ragionevole) motivazione per prevedere un trattamento diverso degli investimenti 2021 rispetto al 2020.

Gli investitori, inoltre, per fruire della detrazione devono indicare in dichiarazione dei redditi l’ammontare dell’investimento effettuato e devono ricevere e conservare per 10 anni una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda (startup o PMI innovativa) che attesti l’importo dell’investimento, il COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

Per non perdere la detrazione, infine, vanno rispettate determinate condizioni per 3 anni:

  • Gli investitori non possono cedere a titolo oneroso (quindi possono donare ma non vendere) le partecipazioni o quote ricevute con detrazione 50%;
  • L’azienda non può ridurre il proprio capitale o ripartire né riserve né altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote e non può escludere fra i propri investitori i soggetti passivi di imposta sul reddito delle persone fisiche o gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono principalmente in startup o PMI innovative.

Non ci resta quindi che testare la piattaforma informatica e… investire!

Contributo a cura dei Dottori commercialisti Filippo Boron e Riccardo Pippa

Devi essere autenticato per lasciare un commento

  • Utente anonimo dice:

    Finalmente un pò di chiarezza su questo tema. Vi prego di continuare a pubblicare aggiornamenti perchè non tutti i commercialisti sono sul pezzo e il vostro contributo è prezioso. Io pensavo fosse più facile investire in crowdfunding per generare renditepassive, ma mi sono accorto che in Italia è abbastanza complesso, soprattutto il tema fiscale.