La detrazione startup innovative è il bonus IRPEF del 65% per chi investe nel capitale di startup: a cosa serve e come calcolarlo tra tetti, plafond e credito d’imposta.
Detrazione startup innovative: come si calcola in sintesi
La detrazione startup innovative si calcola applicando il 65% alla somma versata in denaro nel capitale della società, fino a 100.000 euro di investimento per anno, per un risparmio massimo di 65.000 euro.
L’agevolazione è prevista dall’articolo 29-bis del DL 179/2012 in regime de minimis, e spetta alle sole persone fisiche che investono in startup iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (l’archivio pubblico delle società tenuto dalle Camere di commercio) da non più di tre anni. Il risultato dipende anche da due variabili esterne: il plafond de minimis ancora disponibile per la startup, pari a 300.000 euro di aiuti in tre anni, e la capienza (cioè l’importo sufficiente ad assorbire la detrazione) della propria IRPEF lorda (l’imposta calcolata prima delle detrazioni).
Quando la detrazione supera l’imposta dovuta, l’eccedenza diventa credito d’imposta (una somma da usare per pagare altre imposte), utilizzabile negli anni successivi o in compensazione, cioè nel modello F24 (il modulo di pagamento di tasse e contributi). Per ottenere il beneficio la startup deve presentare un’istanza (la domanda online) al MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) prima del versamento e l’investitore deve mantenere la partecipazione per almeno tre anni.
Nel 2026 il 65% è l’unico incentivo operativo, perché la detrazione ordinaria del 30% è sospesa in attesa di una nuova autorizzazione europea. La detrazione va indicata nel modello Redditi PF (la dichiarazione dei redditi ordinaria delle persone fisiche), dato che il 730 (la dichiarazione semplificata per dipendenti e pensionati) non la prevede.
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Quale detrazione si applica nel 2026?
Nel 2026 l’unica detrazione per investimenti in start up innovative pienamente operativa è quella al 65% in regime de minimis, mentre il regime ordinario al 30% è sospeso dal 1° gennaio 2026.
Il regime ordinario dell’articolo 29 del DL 179/2012 prevedeva una detrazione IRPEF del 30% su investimenti fino a 1 milione di euro annui e, per le società, una deduzione IRES del 30% fino a 1,8 milioni. Trattandosi di un aiuto di Stato, la sua efficacia dipende da un’autorizzazione della Commissione europea, scaduta il 31 dicembre 2025 e non rinnovata in tempo.
A giugno 2026 il Governo ha annunciato la chiusura positiva del negoziato con Bruxelles e l’avvio della notifica del nuovo regime, con l’obiettivo di renderlo retroattivo al 1° gennaio 2026. Servono però l’approvazione formale della Commissione e il decreto attuativo del MIMIT: fino ad allora, chi investe nel 2026 può contare solo sul 65%. Dal 2025, inoltre, il 65% non vale più per le PMI innovative.
Quali investimenti entrano nel calcolo per la detrazione startup?
Entrano nel calcolo solo i conferimenti in denaro (i versamenti di denaro nel patrimonio della società) che aumentano il capitale sociale o la riserva sovrapprezzo (la parte versata oltre il valore nominale delle quote) di una startup innovativa, effettuati direttamente oppure tramite OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio, come ad esempio i fondi comuni, che investono prevalentemente in startup.
La detrazione premia l’ingresso di nuovo capitale di rischio nella società. In pratica:
- rientrano le sottoscrizioni di aumenti di capitale, anche attraverso le piattaforme di equity crowdfunding, e i versamenti in conto futuro aumento di capitale tramite convertendi (somme che si trasformeranno in quote in un round successivo), purché iscritti a riserva: in questo caso la detrazione matura dalla data del bonifico
- per il SAFE (Simple Agreement for Future Equity, un accordo nato negli Stati Uniti che dà diritto a quote future), la risposta del Governo a un’interrogazione parlamentare (n. 5-03296) indica che la regola sui convertendi non sembra applicabile: prima di investire conviene verificarlo con un consulente
- restano esclusi i finanziamenti soci (i prestiti dei soci alla società, da restituire), l’acquisto di quote da soci esistenti, i conferimenti in natura (gli apporti di beni o crediti al posto del denaro) e il capitale versato in fase di costituzione
- sono esclusi anche gli investimenti tramite società veicolo (società create per raccogliere e investire il denaro di più soci) che non rispettano i requisiti di legge, situazione frequente nei club deal.
Il beneficio salta del tutto se, dopo l’operazione, l’investitore supera il 25% del capitale o dei diritti di governance (i diritti di voto e di nomina degli amministratori) della startup. Lo stesso accade quando l’investitore, direttamente o tramite società collegate (controllate o partecipate in modo rilevante), fattura alla startup servizi per oltre il 25% dell’importo investito.
Come calcolare la detrazione passo per passo
Per calcolare la detrazione si parte dall’importo versato, si applica il tetto di 100.000 euro annui, si moltiplica per il 65% e infine si verificano il plafond della startup e la capienza IRPEF.
- individuare la somma versata in denaro a capitale o a riserva sovrapprezzo
- limitare la base agevolabile a 100.000 euro per periodo d’imposta (l’anno fiscale, che per le persone fisiche coincide con l’anno solare)
- applicare l’aliquota del 65%
- confrontare il risultato con il plafond de minimis residuo della startup
- sottrarre la detrazione dall’IRPEF lorda e trasformare l’eventuale eccedenza in credito d’imposta.
Il tetto di 100.000 euro è personale e annuale: si rinnova a ogni periodo d’imposta, con un’istanza per ciascun versamento.
Il plafond de minimis della startup
Il plafond de minimis è il tetto di 300.000 euro di aiuti pubblici che una startup può ricevere nell’arco di tre anni, calcolati su base mobile, cioè a ritroso dalla data di ogni nuovo aiuto: ogni detrazione riconosciuta agli investitori viene registrata come aiuto alla società e ne consuma una parte.
Il plafond si riduce anche con contributi a fondo perduto, garanzie pubbliche e bandi ottenuti in regime de minimis, e va calcolato includendo le società collegate. Gli aiuti già ricevuti sono consultabili nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (la banca dati pubblica in cui è registrato ogni aiuto concesso). Se il plafond residuo è insufficiente, solo una parte dell’investimento è agevolabile: con 39.000 euro disponibili, ad esempio, la detrazione massima è di 39.000 euro e l’investimento agevolabile scende a 60.000 euro.
Se l’IRPEF non basta: il credito d’imposta
Se la detrazione supera l’IRPEF lorda, la parte eccedente diventa credito d’imposta, utilizzabile nelle dichiarazioni successive oppure in compensazione con il modello F24 tramite il codice tributo (il numero che identifica il tipo di pagamento) 7076.
La regola è stata introdotta dalla Legge 162/2024. È particolarmente utile per i contribuenti in regime forfettario (il regime fiscale agevolato per le piccole partite IVA), che pagano un’imposta sostitutiva (un’imposta unica al posto dell’IRPEF) e non hanno IRPEF da cui sottrarre la detrazione: l’intero importo si trasforma in credito d’imposta da compensare con altri tributi.
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Esempi di calcolo della detrazione
Tre profili mostrano come cambia il risultato: un investitore con IRPEF capiente, un business angel (un privato che investe il proprio denaro in startup, spesso nelle prime fasi) che supera il tetto annuo e un professionista forfettario senza IRPEF da cui detrarre.
| Voce | Investitore con IRPEF capiente | Business angel oltre il tetto | Forfettario senza altri redditi |
|---|---|---|---|
| Investimento | 10.000 € | 150.000 € | 30.000 € |
| Importo agevolabile | 10.000 € | 100.000 € | 30.000 € |
| Detrazione al 65% | 6.500 € | 65.000 € | 19.500 € |
| IRPEF lorda | 12.000 € | 45.000 € | 0 € |
| Detrazione usata in dichiarazione | 6.500 € | 45.000 € | 0 € |
| Credito d’imposta (F24, codice 7076) | 0 € | 20.000 € | 19.500 € |
Gli esempi presumono un plafond capiente. Per il business angel, i 50.000 euro oltre il tetto non generano detrazione nel 2026: per agevolarli si può distribuire l’investimento su due periodi d’imposta, con istanze separate.
Documenti per la detrazione e procedura MIMIT
La procedura parte dalla startup: il legale rappresentante presenta l’istanza sulla piattaforma MIMIT prima del bonifico, con i dati dell’investitore e l’importo; solo dopo l’esito positivo l’investitore può effettuare il versamento.
Servono SPID e firma digitale del legale rappresentante e una PEC personale dell’investitore, perché ogni investitore richiede un’istanza separata. Se il bonifico parte prima dell’istanza, la detrazione è persa. Le regole operative sono riepilogate nella pagina del MIMIT dedicata agli incentivi de minimis.
Questi sono i documenti per la detrazione start up innovative da conservare:
- la dichiarazione della startup, rilasciata entro 30 giorni dal conferimento, con importo investito e codice COR (il codice che identifica l’aiuto) attribuito dal Registro nazionale degli aiuti
- la ricevuta del bonifico
- la visura (il documento della Camera di commercio con i dati della società) che attesta l’iscrizione nella sezione speciale alla data dell’investimento
- per i convertendi, il contratto e la causale del versamento.
Dove indicare la detrazione: modello Redditi PF o 730?
La detrazione si indica nel rigo RP80 del modello Redditi PF (nel quadro RP, dedicato a oneri e spese): il 730, anche nella versione precompilata (quella preparata dall’Agenzia delle Entrate con i dati già disponibili), non permette di utilizzarla, quindi chi la richiede deve presentare la dichiarazione ordinaria.
Per l’Agenzia delle Entrate il meccanismo di fruizione è troppo articolato per il modello semplificato. In caso di decadenza (la perdita del beneficio), la restituzione si indica nello stesso rigo RP80, alle colonne 7, 8 e 9, mentre il rigo RP81 serve a gestire il credito d’imposta residuo degli anni precedenti.
Quando si perde la detrazione?
La detrazione investimenti start up innovative si perde cedendo la partecipazione, anche solo in parte, prima di tre anni: in quel caso va restituito l’importo detratto, maggiorato degli interessi legali (calcolati al tasso fissato ogni anno dal Ministero dell’Economia).
Lo stesso rischio riguarda clausole di uscita (gli accordi che permettono di rivendere la quota o farsela rimborsare) e rimborsi delle somme versate tramite convertendo. Il vincolo triennale va considerato fin dall’inizio come parte del piano di investimento.
Altri vantaggi fiscali per chi investe in startup innovative
Oltre alla detrazione, chi investe in startup innovative beneficia dell’esclusione dal tetto alle detrazioni previsto dal 2025 per i redditi superiori a 75.000 euro, mentre l’esenzione delle plusvalenze riguarda solo le partecipazioni sottoscritte entro il 31 dicembre 2025.
Il tetto, introdotto dall’articolo 16-ter del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi), limita le detrazioni di chi supera i 75.000 euro di reddito ed esclude espressamente gli investimenti in startup e PMI innovative. L’esenzione delle plusvalenze, introdotta dal DL 73/2021 e resa operativa dalla Legge 162/2024, riguarda le partecipazioni in startup e PMI innovative sottoscritte tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni, e deroga alle regole generali sulla tassazione del capital gain (il guadagno di capitale, tassato di norma al 26%).
Chi investe nel 2026, quindi, non può contare su questa esenzione, salvo proroghe future. Sul fronte della deducibilità (la possibilità di ridurre il reddito imponibile) degli investimenti in startup da parte delle società, la deduzione IRES del 30% segue le sorti del regime ordinario ed è quindi sospesa, mentre il 65% resta riservato alle persone fisiche.
Bisogna informarsi, in definitiva, sulle agevolazioni fiscali per le start up innovative e sulla relativa tassazione. E prima di investire in startup, conviene verificare requisiti, plafond residuo e tempistiche dell’istanza: sono questi i fattori che decidono se il 65% calcolato sulla carta si traduce in un risparmio reale.
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