Premesso che:

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale delle presenti condizioni di contratto, il Gestore e l’Offerente (di seguito, congiuntamente, anche le “Parti” e, ciascuna di esse, la “Parte”) stipulano e convengono quanto segue.

1. Oggetto

Le presenti condizioni di contratto disciplinano, in particolare:

SEZIONE I – Ammissione dell’offerta sul portale

2. Ammissione dell’offerta di sottoscrizione o vendita dei titoli dell’offerente sul portale

2.1

L’Offerente riconosce e accetta che l’ammissione dell’offerta di sottoscrizione o vendita dei propri Titoli sul Portale (di seguito, anche “Offerta”) è soggetta alla procedura di selezione stabilita dal Gestore che, a sua esclusiva discrezione, valuta se l’Offerente possiede i requisiti di cui infra per la pubblicazione dell’offerta sul Portale, in base alla documentazione prodotta dall’Offerente e consegnata alla Società.
Resta dunque inteso tra le Parti che, nelle fasi precedenti e propedeutiche alla pubblicazione dell’Offerta sul Portale, il Gestore potrà decidere, a sua discrezione, di non procedere alla pubblicazione dell’Offerta stessa, ovvero di posticipare la data di inizio/pubblicazione dell’Offerta in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, previo invio di apposita comunicazione all’Offerente.

2.2

In particolare, l’attività di selezione si articola nelle seguenti due fasi:

3. Verifica preliminare dei requisiti per l’offerta dei titoli dell’offerente sul portale

3.1

In via preliminare, il Gestore verifica che:

3.2

Al fine della verifica di cui al precedente paragrafo, l’Offerente è tenuto a fornire al Gestore la documentazione e le informazioni seguenti:

Nell’ipotesi in cui le deliberazioni previste dalla lettera f) non siano state ancora assunte dall’Offerente, quest’ultimo è comunque tenuto a fornire al Gestore tutte le informazioni previste dalla medesima disposizione in relazione ai Titoli da emettere (inclusa la quota minima di sottoscrizione).

3.3

Laddove il Gestore rilevi l’incompletezza della documentazione e delle informazioni prodotte dall’Offerente ai sensi del precedente articolo 3.2, comunica senza indugio allo stesso Offerente la necessità della loro integrazione indicando la documentazione e le informazioni mancanti o carenti.

3.4

Il Gestore, ricevuta dall’Offerente tutta la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini della valutazione di cui sopra, sarà tenuto a comunicare all’Offerente stesso l’esistenza di elementi ostativi all’ammissione dell’Offerta sul Portale.

4. Verifica degli adempimenti di natura operativa necessari allo svolgimento dell’offerta sul portale ed al perfezionamento delle operazioni

4.1

Nel caso in cui la valutazione di cui all’articolo precedente abbia esito positivo, il Gestore allo scopo di ammettere l’offerta sul Portale richiede altresì all’Offerente di:

4.2

L’ammissione dell’offerta sul Portale è, quindi, disposta dal Gestore e comunicata all’Offerente interessato a seguito del ricevimento della documentazione comprovante l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’articolo 4.1 che precede.
La comunicazione indica, inoltre, la data di avvio effettivo dell’Offerta e la data prevista per la sua conclusione.

4.3

L’ammissione dell’Offerta sul Portale è, invece, negata dal Gestore qualora accerti che:

4.4

Nelle ipotesi di cui all’articolo che precede, il Gestore comunica senza indugio all’Offerente l’impossibilità di procedere con l’offerta dei Titoli sul Portale.

5. Correttezza e veridicità della documentazione e delle informazioni

5.1

L’Offerente è l’esclusivo responsabile della correttezza e veridicità della documentazione e delle informazioni trasmesse al Gestore.

5.2

L’Offerente è tenuto a comunicare senza indugio qualsiasi aggiornamento, integrazione o correzione della documentazione o delle informazioni già trasmesse al Gestore.

SEZIONE II – Pubblicazione dell’offerta dei titoli

6. Pubblicazione dell’offerta sul portale

6.1

Disposta l’ammissione dell’Offerta sul Portale, ai sensi della precedente Sezione I, il Gestore si impegna nei confronti dell’Offerente a prestare i seguenti servizi:

6.2

Per gli effetti indicati dalla lettera b) dell’articolo che precede, l’Offerente prende atto e accetta:

6.3

L’Offerente prende atto e accetta che l’Offerta è irrevocabile e che il Gestore ha facoltà di disporre la sospensione dell’offerta pubblicata sul Portale, nel caso in cui abbia fondato motivo di ritenere che l’Offerente sia stato inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente contratto ovvero abbia fornito al Gestore stesso informazioni non veritiere o non corrette.
In ipotesi di accertata violazione degli obblighi di cui al presente contratto, ovvero degli obblighi di corretta informativa, il Gestore ha facoltà di disporre la revoca dell’Offerta dal Portale.
L’Offerente prende atto e accetta che, dal momento della pubblicazione sul Portale, l’Offerta non potrà in ogni caso eccedere la durata di 60 (sessanta) giorni fermo restando che, se vi sarà il consenso di entrambe le Parti, al termine di tale periodo l’Offerta potrà essere prolungata per un periodo ulteriore fino a un massimo di 30 (trenta) giorni.

6.4

Per gli effetti indicati dalla lettera d) dell’art. 6.1 che precede, l’Offerente prende atto e accetta che:

6.5

L’Offerente riconosce che, anche in caso di intestazione tramite intermediario abilitato, la titolarità dei diritti derivanti dai Titoli è di esclusiva pertinenza degli investitori. L’Offerente si impegna pertanto a trasmettere e richiedere le informazioni necessarie per consentire, a coloro che abbiano sottoscritto i Titoli tramite Directa SIM, il corretto e tempestivo esercizio dei propri diritti sociali.

A tal fine, il Gestore si impegna a contattare gli investitori, anche richiedendo agli stessi informazioni necessarie al fine di consentire ai medesimi di beneficiare e/o esercitare i diritti derivanti dalla titolarità dei Titoli. Le informazioni così raccolte saranno poi trasmesse dal Gestore direttamente all’Offerente. Resta fermo che, in nessun caso, Directa SIM potrà esercitare i diritti patrimoniali o amministrativi derivanti dai Titoli per conto degli investitori.

7. Perfezionamento degli ordini immessi dagli investitori tramite il Portale

7.1

Le Parti convengono che il perfezionamento degli ordini immessi dagli investitori sul Portale in relazione all’Offerta dei Titoli ivi esposti avverrà nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate.

7.2

Le richieste di sottoscrizione o acquisto dei Titoli offerti sul Portale impartite dagli investitori tramite il Portale si considerano eseguite (ma non ancora perfezionate in via definitiva) laddove sia avvenuto l’accredito, sul conto di cui al precedente art. 4.1, lett. a), punto (i), intestato all’Offerente presso la Banca, delle somme per la sottoscrizione o l’acquisto dei Titoli offerti dall’Offerente tramite il Portale.

7.3

L’Offerente prende atto e accetta che gli investitori diversi dagli investitori professionali, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera “j”, del Regolamento, possono recedere dall’investimento nei sette giorni successivi a quello in cui hanno effettuato l’ordine di adesione all’offerta o revocare i propri ordini alle condizioni previste dall’articolo 25, comma 2, del Regolamento.
In caso di esercizio del diritto di recesso o di revoca, le somme corrisposte dagli investitori sono restituite, senza aggravio di spese, agli investitori interessati entro quindici giorni lavorativi.
A tal fine, l’Offerente si impegna ad autorizzare la Banca, nell’ambito del contratto di conto corrente concluso ai sensi del precedente art. 4.1, lettera a), punto (i), a procedere, nelle suddette ipotesi, al riaccredito dal medesimo conto delle somme corrisposte dagli investitori.

7.4

L’Offerente prende atto e accetta che, in base al Regolamento, pendente il periodo di adesione all’offerta pubblicata sul Portale e per i sette giorni successivi alla chiusura dell’offerta (di seguito, anche il “Termine dell’Offerta”), le somme di cui all’articolo 7.2 sono soggette a un vincolo di indisponibilità per l’Offerente e non possono essere allo stesso rimesse in via definitiva.

7.5

Decorso il Termine dell’Offerta, senza che sia intervenuto alcuno degli eventi di cui al precedente articolo 7.3, gli ordini eseguiti in conformità alle disposizioni del presente contratto si intendono definitivamente perfezionati.
Dunque, anche in relazione al disposto dell’articolo 24, commi 2 e 2-ter, del Regolamento, il Gestore verifica l’esito finale dell’Offerta.

7.6

Il Gestore, entro i successivi tre giorni lavorativi dal Termine dell’Offerta, comunicherà all’Offerente e alla Banca l’esito dell’Offerta, e in particolare se l’obiettivo di raccolta è stato conseguito e l’Offerta ha avuto buon fine.

7.7

Dal momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione circa il buon fine dell’offerta, le somme versate dagli investitori per la sottoscrizione o l’acquisto dei Titoli dell’Offerente divengono disponibili per quest’ultimo, al netto delle somme dovute a titolo di remunerazione al Gestore.

7.8

Nell’ipotesi in cui il Gestore comunichi il mancato perfezionamento dell’Offerta, tali somme sono restituite a cura della Banca agli investitori interessati entro i successivi quindici giorni lavorativi.
A tal fine, l’Offerente si impegna ad autorizzare la Banca, nell’ambito del contratto di conto corrente concluso ai sensi del precedente art. 4.1, lettera a), punto (i), a procedere al riaccredito, senza addebito di alcuna spesa, dal medesimo conto delle somme già corrisposte dagli investitori.

8. Corrispettivo dovuto al gestore per la pubblicazione delle offerte sul Portale

8.1

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che l’Offerente corrisponderà al Gestore una fee pari al 7% degli importi complessivi raccolti a partire dal primo giorno di campagna pubblica sul Portale, subordinatamente al buon esito dell’Offerta.

8.2

Resta inteso che nulla sarà dovuto al Gestore dall’Offerente, a titolo di compenso, in caso di mancato perfezionamento dell’offerta di sottoscrizione o vendita dei Titoli sul Portale.

8.3

Al fine del pagamento del corrispettivo di cui all’articolo 8.1, l’Offerente si impegna ad autorizzare la Banca, nell’ambito del contratto di conto corrente concluso ai sensi del precedente art. 4.1, lettera a), punto (i), a prelevare dal predetto conto la somma corrispondente alla remunerazione del Gestore e a versarla, una volta ricevuta la comunicazione di perfezionamento dell’offerta prevista dal precedente art. 7.6, sul conto indicato alla Banca dal Gestore.

9. Aggiornamento delle informazioni in pendenza dell’offerta

Pendente l’Offerta dei Titoli sul Portale, è responsabilità dell’Offerente comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi modifica, integrazione o correzione delle informazioni relative all’Offerta o all’Offerente pubblicate sul Portale, al fine dell’aggiornamento delle stesse a beneficio del pubblico degli investitori.

SEZIONE III – Disposizioni finali

10. Obbligo di riservatezza

10.1

Il Gestore si impegna a far sì che la documentazione e le informazioni ricevute nell’ambito dell’attività di selezione delle offerte da ammettere sul Portale siano tenute riservate e siano impiegate ai soli fini delle pertinenti valutazioni. Il Gestore non potrà diffondere a terzi tali informazioni senza l’autorizzazione dell’Offerente.

10.2

In ogni caso, l’Offerente autorizza il Gestore a utilizzare le informazioni dal primo trasmesse al secondo, al fine di adempiere agli obblighi informativi gravanti sul Gestore stesso ai sensi di legge o del Regolamento, nonché per rispondere a eventuali richieste dell’Autorità di vigilanza (Consob) competente per la tenuta del registro di cui all’articolo 50-quinquies del TUF o di ottemperare a obblighi comunque stabiliti o dipendenti da disposizioni di legge e/o di regolamento.

11. Trattamento dei dati personali

11.1

Le Parti riconoscono e concordano che, nell’ambito e ai fini dell’esecuzione del presente contratto, potranno avvenire comunicazioni tra l’una e l’altra Parte di informazioni che costituiscono dati personali.

11.2

Con riferimento ai suddetti dati personali, le Parti agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento ai sensi delle leggi applicabili in materia di trattamento di dati personali incluso, senza limitazione, il Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”) e successiva normativa nazionale di adeguamento.

11.3

L’Offerente riconosce che i dati personali sono stati raccolti e comunicati esclusivamente per finalità legate all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Ove intenda effettuare eventuali ulteriori attività di trattamento, l’Offerente, senza limitazioni a quanto previsto di seguito, si impegna fin d’ora a effettuare tali attività previo debito contatto e informativa da rendersi all’investitore.

11.4

Resta inteso che tali flussi e trattamenti di dati dovranno essere puntualmente indicati, da ciascuna Parte sotto la propria responsabilità, nelle rispettive informative e, ove necessario, le Parti provvederanno a raccogliere, ciascuna per la sua parte, i necessari autonomi consensi ove il trattamento richieda tale tipologia di base giuridica, in ogni caso operando nel rispetto delle leggi applicabili in materia di trattamento dei dati personali, incluso con riguardo agli obblighi di informativa nei confronti degli investitori.

12. Obbligo di esclusiva

12.1

L’Offerente, fino al Termine dell’Offerta, si impegna a non promuovere offerte di sottoscrizione o vendita presso il pubblico degli investitori di propri Titoli per il tramite di portali per la raccolta di capitali di rischio diversi da quello gestito dal Gestore.

12.2

L’Offerente, per i 18 mesi successivi al Termine dell’Offerta – e a condizione che questa si sia conclusa positivamente – farà quanto in suo potere perché eventuali ulteriori offerte a terzi (non già soci) del proprio capitale di rischio siano realizzate per il tramite del Portale.
Laddove l’Offerente, nei 18 mesi successivi al Termine dell’Offerta, conclusa positivamente, realizzi un’offerta a terzi del proprio capitale di rischio attraverso portali diversi da CrowdFundMe, iscritti nell’apposito registro Consob, il Gestore avrà diritto a ricevere dallo stesso Offerente un corrispettivo pari all’1,5% dell’ammontare complessivo dell’offerta realizzata.

13. Esecuzione del contratto

Le Parti si impegnano a eseguire le condizioni generali del presente contratto nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili tempo per tempo, secondo buona fede e cooperando fra loro, anche attraverso lo scambio dei necessari flussi informativi, al fine di garantire il buon esito delle attività a ciascuna spettanti.

14. Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, tramite lettera raccomandata a.r. o corriere, o via posta elettronica agli indirizzi che saranno indicati da ciascuna Parte all’altra. Nelle stesse forme, ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra il mutamento del proprio indirizzo o dei recapiti.

15. Altri obblighi derivanti dal contratto

15.1

Dopo la conclusione dell’Offerta e per un periodo di almeno 24 mesi l’Offerente si impegna:

Tali dati e informazioni saranno pubblicati sul Portale nella sezione dedicata all’Offerente.

15.2

Al Termine dell’Offerta, l’Offerente si impegna altresì a collaborare con il Gestore, anche fornendo allo stesso le pertinenti informazioni e documentazione, nel dare riscontro agli eventuali reclami presentati dagli investitori in relazione all’Offerta medesima.

16. Cessazione degli effetti del contratto

Le Parti convengono che la sottoscrizione del presente contratto si riferisce allo svolgimento di un’unica offerta al pubblico di Titoli dell’Offerente.
Pertanto, nell’ipotesi in cui quest’ultimo intenda promuovere attraverso il Portale ulteriori offerte, le Parti dovranno concludere nuovi accordi.

17. Legge applicabile e foro competente

17.1

Le presenti condizioni generali di contratto sono rette e disciplinate dalla legge italiana e devono essere interpretate secondo tale legge.

17.2

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.