Per leggere il contratto per la pubblicazione delle offerte
Per leggere il contratto con le condizioni per l’investitore
INFORMAZIONI DI SINTESI SULLA RACCOLTA DI CAPITALI TRAMITE PORTALI ON-LINE
A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La raccolta di capitali tramite portali on-line (per semplicità, d’ora in avanti definiremo questa attività anche come “crowdinvesting”) è una forma di finanziamento di alcune specifiche categorie di imprese, in forza della quale gli investitori, a fronte dell’impiego di determinate risorse finanziarie possono sottoscrivere, attraverso i portali on-line appositamente autorizzati dalla Consob, i seguenti strumenti finanziari:
- azioni e quote rappresentative del capitale sociale di tali imprese; ovvero
- obbligazioni o titoli di debito emessi rispettivamente da società per azioni e da società a responsabilità limitata.
Il portale on-line è lo strumento mediante il quale le imprese possono rivolgere al pubblico degli investitori l’offerta degli strumenti finanziari di cui sopra, in modo da ottenere i finanziamenti necessari allo svolgimento della loro attività e alla realizzazione dei loro progetti.
Il gestore del portale (come CrowdFundMe) è la società che professionalmente provvede al funzionamento del portale e garantisce il corretto svolgimento delle offerte che vi sono pubblicate e l’interazione fra gli emittenti e gli investitori.
La legge italiana consente l’esercizio dell’attività di gestione di Portali on-line a soggetti appositamente autorizzati dalla Consob e iscritti in un registro dalla stessa tenuto.
Le società che possono condurre offerte attraverso i portali on-line (di seguito, anche “Offerenti”) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592/2013 e s.m.i. (di seguito, anche solo il “Regolamento”), sono:
- piccole e medie imprese (“PMI”) come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017, organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo;
- società start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall’articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e le start-up turismo previste dall’articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che rispettino i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese di cui al numero (i) che precede;
- piccole e medie imprese innovative (“PMI innovative”), come definite dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) che investono prevalentemente in piccole e medie imprese;
- le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.
In particolare, le PMI sono le imprese, costituite in forma di società di capitali che, in base al loro più recente bilancio, soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
- numero di dipendenti inferiore a 250;
- totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro; e/o
- fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di Euro.
Per approfondimenti si rimanda ai seguenti link:
Regolamento Consob sulla raccolta di capitali tramite portali on-line (delibera Consob n. 18592/2013 e s.m.i.)
Sezione investor education del sito internet della Consob
Sezione del Registro delle Imprese dedicata alle startup e PMI innovative
B. INFORMAZIONI SU CROWDFUNDME E I SUOI ORGANI SOCIETARI
CrowdFundMe S.p.a. (di seguito, anche “CFM”) ha sede legale in Milano, via Legnano 28, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08161390961.
CFM svolge, dal luglio 2014, l’attività di gestione di un portale on-line (di seguito, anche il “Portale”) per la facilitazione della raccolta di capitale da parte delle società Offerenti.
CFM è iscritta con il progressivo n. 6 – autorizzata con delibera Consob n. 18995 del 30 luglio 2014 – nell’apposito Registro dei gestori di portali tenuto dalla Consob ai termini dell’articolo 50quinquies del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998).
Il registro dei gestori di portali on-line, tenuto dalla Consob, è consultabile al seguente link.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7-bis, comma 2, del Regolamento, CFM ha stipulato una assicurazione a copertura della propria responsabilità professionale con la compagnia XL Insurance Company SE, polizza n. BL27000003.
L’azionariato CFM è suddiviso secondo la seguente ripartizione:
- Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti – 41,38% del capitale sociale della società;
- Benedetto Pirro – 13,9% del capitale sociale della società;
- Chiara Baldissera Pacchetti – 5,27% del capitale sociale della società;
- Ludovica Baldissera Pacchetti – 5,27% del capitale sociale della società;
- Altri soci – 34,18% del capitale sociale della società.
CFM è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (“CdA”), attualmente composto dai seguenti membri:
- Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti – Presidente del CdA;
- Benedetto Pirro – Consigliere del CdA;
- Edoardo Varacca Capello – Consigliere del CdA;
- Enrico Pandian – Consigliere del CdA;
- Leonardo Luca Etro – Consigliere indipendente del CdA.
Il Collegio Sindacale di CFM è così composto:
- Paolo Salotto – Presidente;
- Alberto Blotto – Sindaco effettivo;
- Alessandro Saliva – Sindaco effettivo;
- Matteo Devescovi – Sindaco supplente;
- Chiara Molon – Sindaco supplente.
La revisione legale dei conti è affidata alla società BDO Italia S.p.a..
C. STRUMENTI FINANZIARI CHE SI POSSONO SOTTOSCRIVERE E LIMITI LEGALI
C.1 Strumenti finanziari oggetto delle offerte
Tramite il Portale è possibile sottoscrivere (i) azioni e quote rappresentative del capitale sociale delle società Offerenti; ovvero (ii) obbligazioni o titoli di debito emessi rispettivamente da società per azioni e da società a responsabilità limitata.
A tal proposito, CFM effettua nei confronti degli investitori la verifica prevista dall’art. 13, comma 5-bis del Regolamento, circa il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta.
C.2 Limiti soggettivi alla sottoscrizione di azioni e quote
Nel caso di offerte aventi a oggetto azioni e quote rappresentative del capitale sociale delle Offerenti, affinché tali offerte si perfezionino è necessario – oltre al raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta, definito usualmente anche come obiettivo “inscindibile” dell’aumento di capitale relativo all’offerta – che una quota almeno pari al 5% degli importi complessivamente raccolti sia sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto legge n. 179/2012, o ancora da investitori a supporto delle piccole e medie imprese.
Per informazioni in merito ai requisiti richiesti per qualificarsi come investitore professionale ovvero come investitore a supporto delle piccole e medie imprese, è possibile consultare questa nostra breve guida.
Per maggiori informazioni puoi scrivere a: a.carniel@crowdfundme.it
C.3 Limiti soggettivi alla sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito
Le offerte aventi ad oggetto obbligazioni e titoli di debito, invece, possono essere sottoscritte esclusivamente dalle categorie di investitori cui è riservata la quota del 5% per le offerte aventi ad oggetto azioni e quote, come descritte nel precedente punto C.2 nonché, ai sensi dell’art. 24, comma 2-quater del Regolamento, dai seguenti soggetti:
- investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti di cui al Testo Unico della Finanza, inclusi i depositi di denaro, superiore a Euro 250.000,00;
- investitori non professionali che si impegnano a investire almeno Euro 100.000,00 in un’offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o all’investimento previsto;
- investitori non professionali che effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.
C.4 Limiti oggettivi alla sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito
Oltre ai limiti soggettivi, per le offerte aventi a oggetto obbligazioni e titoli di debito sussistono anche dei limiti oggettivi previsti dalla legge.
In particolare, in tema di emissioni di obbligazioni da parte di società per azioni, l’art. 2412 c.c. prevede al primo comma che “La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite”.
Il comma 5 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che i limiti di cui al primo comma “… non si applicano all’emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni”.
In tema di emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata, invece, i primi due commi dell’art. 2483 c.c. stabiliscono che “Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima”.
D. MISURE ADOTTATE DA CFM PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI LIMITI PER LE OFFERTE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEBITO
D.1 Misure per il rispetto dei limiti soggettivi
Qualunque utente iscritto al Portale può accedere alle informazioni e ai documenti resi disponibili per una determinata offerta di obbligazioni e titoli di debito, previa accettazione e presa d’atto di un warning – espresso sotto forma di finestra pop-up – con cui viene data informativa circa i requisiti, ex art. 24, co. 2-quater del Regolamento, che l’investitore dovrà possedere e dimostrare per poter validamente concludere l’eventuale operazione di investimento.
Fermo quanto sopra, in ogni caso l’accesso dei potenziali investitori alle funzionalità dispositive (e, quindi, all’iter per l’investimento vero e proprio) sarà riservato ai soggetti che abbiano provato e dimostrato, anche attraverso apposita documentazione, di possedere i requisiti previsti dall’art. 24, co. 2-quater del Regolamento.
Di conseguenza, nessun processo di investimento può essere iniziato e concluso sul Portale se l’investitore non ha adeguatamente dimostrato di essere in possesso dei suddetti requisiti.
D.2 Misure per il rispetto dei limiti oggettivi
Considerato che, lato strumenti di debito, CFM pubblicherà sul Portale soltanto offerte aventi a oggetto obbligazioni emesse da società per azioni, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui all’art. 2412 c.c., CFM acquisisce dalla potenziale società emittente una specifica dichiarazione circa il rispetto di tali limiti quantitativi, corredata dalla documentazione di bilancio e dalla relativa attestazione del Collegio Sindacale.
CFM verifica, anche avvalendosi della collaborazione di professionisti terzi, la coerenza dei dati acquisiti e la correttezza degli stessi, confrontando le informazioni recate nella dichiarazione e nell’attestazione (del Collegio Sindacale) con le risultanze delle scritture contabili.
Inoltre, considerato che alcune offerte di strumenti di debito pubblicate sul Portale potranno riguardare titoli (obbligazioni) destinati alla quotazione su mercati dedicati, si segnala che il quinto comma dell’art. 2412 c.c. stabilisce che i limiti all’emissione di obbligazioni previsti dalla medesima norma “… non si applicano all’emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione…”.
E. COME INVESTIRE SUL PORTALE
Come visto, tramite il Portale è possibile sottoscrivere (i) azioni e quote rappresentative del capitale sociali delle società Offerenti; ovvero (ii) obbligazioni e titoli di debito emessi rispettivamente da società per azioni e da società a responsabilità limitata.
Gli investitori interessati a sottoscrivere gli strumenti finanziari offerti attraverso il Portale devono immettere il relativo ordine sul Portale stesso, compilando gli appositi campi per l’adesione: non è prevista l’applicazione di alcun costo a carico degli investitori per l’immissione degli ordini sul Portale.
Una volta immesso l’ordine, gli investitori riceveranno da CFM via email una comunicazione che riepiloga l’ordine immesso sul Portale e include le informazioni necessarie alla completa esecuzione dell’ordine.
La comunicazione inviata agli investitori conterrà anche le seguenti indicazioni:
- codice IBAN del conto presso cui deve essere fatto il pagamento relativo alla sottoscrizione disposta;
- avvertenza che, per il perfezionamento dell’ordine, il pagamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario secondo i criteri dell’art. 17 del Regolamento.
Gli investitori dovranno quindi procedere al pagamento per il tramite della banca specificamente indicata da CFM: CFM non detiene né riceve pagamenti da parte degli investitori.
Ricevuta la conferma dell’esecuzione dell’investimento (e del pagamento), l’ordine immesso dall’investitore sul Portale si considera correttamente eseguito. Nel caso in cui l’ordine non sia eseguito correttamente, CFM informa l’investitore di tale circostanza e che le somme eventualmente versate per la sottoscrizione saranno a lui restituite a cura della banca che tiene il conto intestato alla società offerente.
F. DIRITTI DI RECESSO E DI REVOCA
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento, gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori di cui all’art. 24, comma 2, del medesimo Regolamento, hanno il diritto di recedere dall’ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore – ovvero CFM – entro 7 giorni dalla data dell’ordine.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Regolamento, tutti gli investitori hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un’imprecisione concernenti le informazioni esposte sul Portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro 7 giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.
G. REGIME ALTERNATIVO DI INTESTAZIONE DELLE QUOTE
CFM ha stipulato un apposito accordo di collaborazione con Directa S.I.M.p.a. (di seguito, anche “Directa SIM”) al fine di permettere, agli investitori che lo desiderassero, di aderire al c.d. regime alternativo di intestazione delle quote, previsto dall’art. 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza.
Tale regime alternativo, opzionale e applicabile soltanto alle offerte di quote di società a responsabilità limitata, permette agli investitori di effettuare l’intestazione delle quote per il tramite di un intermediario finanziario che, dunque, procederà all’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dell’investitore.
L’intestazione tramite questo intermediario potrà avvenire solo laddove l’investitore, in sede di adesione alla specifica offerta, opti per il relativo regime, fermo restando il diritto dell’investitore a richiedere in ogni momento successivo l’intestazione delle quote a proprio nome.
L’adesione al regime alternativo prevede alcuni costi a carico dell’Investitore per via delle verifiche antiriciclaggio svolte da Directa SIM. In particolare, al momento dell’apertura del conto Directa SIM, sono previsti i seguenti costi:
- Euro 15,00 (quindici/00) una tantum, se l’Investitore è una persona fisica, per gli adempimenti cui Directa SIM è tenuta in relazione alla identificazione del cliente prevista dalla normativa antiriciclaggio;
- Euro 80,00 (ottanta/00) una tantum, se l’Investitore è una persona giuridica, per gli adempimenti cui Directa SIM è tenuta in relazione alla identificazione del cliente prevista dalla normativa antiriciclaggio.
Per ciascuna adesione al regime alternativo di intestazione delle quote, invece, sia l’Investitore persona fisica sia l’Investitore persona giuridica dovranno sopportare un costo di Euro 30,00 (trenta/00), da corrispondere a Directa SIM come integrazione dell’onere per gli adempimenti cui la stessa è tenuta in relazione alla normativa antiriciclaggio. Tale importo verrà prelevato dal conto aperto presso Directa SIM, secondo le modalità previste dal contratto stipulato con quest’ultima, soltanto a conclusione dell’Offerta pubblicata sul Portale per cui l’Investitore avrà aderito al regime alternativo, e soltanto nell’ipotesi di esito positivo di tale Offerta.
Di conseguenza, la prima volta che un Investitore aderirà al regime alternativo per un’Offerta pubblicata sul Portale, dovrà sostenere un costo di Euro 45,00 (quarantacinque/00) – ovvero Euro 15,00 + Euro 30,00 – se è una persona fisica, mentre dovrà sostenere un costo di Euro 110,00 (centodieci/00) – ovvero Euro 80,00 + Euro 30,00 – se è una persona giuridica. Per le successive adesioni al regime alternativo, invece, sia l’Investitore persona fisica sia l’Investitore persona giuridica dovranno sostenere un costo di Euro 30,00 (trenta/00).
Infine, è previsto un costo di Euro 5,00 (cinque/00) per il rilascio della certificazione comprovante la titolarità delle quote, necessario come titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali.
L’opzione per l’intestazione alternativa è sempre reversibile: l’Investitore potrà in ogni momento tornare al regime ordinario di intestazione, chiedendo a Directa SIM (www.directa.it; indirizzo e-mail: crowdfunding@directa.it) di effettuare l’intestazione diretta delle quote in nome dell’Investitore stesso.
In tale ipotesi, Directa SIM non addebiterà alcun costo all’Investitore ma quest’ultimo dovrà sostenere gli esborsi dovuti alle figure professionali che usualmente intervengono nella procedura di intestazione ordinaria (notaio e/o commercialista) nonché i relativi oneri amministrativi, ove dovuti (bolli, diritti ecc..). Tali oneri dipendono dalle tariffe eventualmente in vigore o dagli accordi stipulati direttamente dalle parti con i rispettivi professionisti.
Per maggiori informazioni sul regime alternativo è possibile consultare l’apposita sezione sul Portale.
H. CONCLUSIONE DELL’OFFERTA SUL PORTALE
Ciascuna offerta pubblicata sul Portale ha una durata di 60 (sessanta) giorni, con possibilità di proroga per un periodo ulteriore fino a un massimo di 30 (trenta) giorni.
Al termine del periodo di offerta, in assenza di recesso o revoca, gli ordini correttamente eseguiti si intendono definitivamente perfezionati: CFM verificherà quindi il buon esito dell’offerta e ne darà comunicazione entro i successivi tre giorni attraverso il Portale.
Nell’ipotesi in cui l’offerta non abbia avuto buon esito (ad es. perché non è stato raggiunto l’importo previsto come obiettivo minimo di raccolta) le somme versate dagli investitori saranno agli stessi restituite a cura della banca che tiene il conto intestato alla società Offerente.
Nel caso in cui l’offerta abbia avuto buon esito, gli strumenti sottoscritti dagli investitori saranno agli stessi consegnati o intestati nelle forme di legge.
In caso di offerte aventi ad oggetto quote di S.r.l. per la cui sottoscrizione gli Investitori abbiano aderito all’opzione per l’intestazione tramite intermediario, la titolarità dei diritti derivanti dalla quota è di esclusiva pertinenza degli Investitori stessi. L’intermediario dunque non svolgerà alcuna attività di amministrazione avente ad oggetto le quote sottoscritte in proprio nome e non potrà in nessun caso esercitare – né in proprio né per conto degli investitori – i diritti patrimoniali o amministrativi derivanti dalla quota.
Al fine di garantire la restituzione delle somme agli investitori, in tutti i casi in cui ciò è previsto, il conto intestato alle società offerenti è soggetto a un vincolo di indisponibilità per tutta la durata dell’offerta e almeno per i sette giorni successivi alla sua chiusura.
I. SELEZIONE DELLE OFFERTE DA PUBBLICARE SUL PORTALE
CFM compie uno screening preliminare delle società che richiedono di pubblicare l’offerta dei propri titoli sul Portale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge per l’ammissione sul Portale e valutare la serietà e le potenzialità economiche del progetto che tali società intendono realizzare con le risorse raccolte tramite l’offerta sul Portale.
Una volta concluso positivamente questo primo accertamento, CFM verificherà che le società richiedenti abbiano posto in essere tutti gli adempimenti per poter correttamente pubblicare le proprie offerte sul Portale, sulla base di procedure sviluppate internamente da CFM e che prevedono, in alcuni casi, la collaborazione di soggetti terzi.
Con specifico riferimento alle offerte di obbligazioni o titoli di debito, fermo che sul Portale verranno pubblicate soltanto offerte di obbligazioni (emesse dunque da S.p.a.), CFM ha stipulato un apposito accordo con Modefinance S.r.l., agenzia di rating registrata ai sensi del regolamento (EC) n. 1060/2009.
Tale accordo mira a rafforzare il processo di selezione delle società che intendono offrire obbligazioni tramite il Portale, grazie ad un’analisi approfondita e certificata della situazione finanziaria, dei rischi di credito e, in generale, della solidità economico-finanziaria delle potenziali offerenti.
Soltanto in caso di esito positivo di tutte le verifiche e le analisi previste dalle procedure interne elaborate da CFM, anche di concerto con soggetti terzi con cui collabora, le imprese e i relativi strumenti finanziari saranno ammessi alla pubblicazione sul Portale.
L. ATTIVITÀ SVOLTE IN PENDENZA DELLE OFFERTE
Al momento della pubblicazione dell’offerta sul Portale, CFM rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l’offerta che sono fornite dall’offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Il Portale dà – tra l’altro – informativa agli investitori, per ciascuna offerta, del business plan presentato dall’impresa offerente. Il business plan è il documento che illustra le previsioni di attività, le performance stimate e gli obiettivi che un’impresa intende realizzare in un certo periodo. Le principali voci di cui è composto possono così sintetizzarsi: idea, strategia, team, investitori, update.
In pendenza delle offerte sul Portale, CFM assicurerà:
- il costante aggiornamento delle informazioni diffuse dalle società offerenti;
- l’aggiornamento dei risultati dell’offerta indicando la percentuale di Titoli sottoscritti e, per le offerte relative a capitale di rischio, l’eventuale adesione delle categorie di investitori cui è riservata la quota del 5% del totale, ovvero del 3% al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento per tale ipotesi;
- il controllo sulla correttezza dei dati e dei comportamenti delle società offerenti che assumono rilievo ai fini dell’offerta sul Portale.
CFM, laddove riscontri l’inosservanza, da parte delle imprese ammesse sul Portale, delle regole di funzionamento di quest’ultimo (specie con riguardo agli obblighi connessi alla trasmissione e pubblicazione di informazioni corrette e complete), potrà revocare o sospendere l’offerta: in caso di revoca dell’offerta le somme già versate dagli Investitori saranno agli stessi restituite a cura della banca che tiene il conto intestato alla medesima impresa.
M. PRESIDI DI SICUREZZA DEL PORTALE
L’infrastruttura informatica del Portale, ivi inclusa la parte relativa alla gestione degli ordini, è sviluppata in linguaggio PHP. Ciascuna transazione è criptata con un certificato digitale.
Integrity e privacy delle comunicazioni e dei dati sono garantite dal sistema di sicurezza della webfarm, dal certificato digitale e dalla competenza della società Wide S.r.l. che ha sviluppato il sito.
In particolare, la privacy policy predisposta da CFM è consultabile al seguente link.
N. CONFLITTI D’INTERESSI, RECLAMI E CONTROVERSIE DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CFM
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, CFM ha adottato una policy sul conflitto di interessi consultabile al seguente link.
Secondo quando previsto da detta policy, tra l’altro, CFM opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione del Portale incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti, e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.
Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, CFM comunica chiaramente agli stessi la natura e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi.
Ai sensi di detta policy, inoltre, nelle ipotesi in cui dovessero insorgere conflitti d’interessi (ad esempio derivanti dall’esistenza di rapporti partecipativi, d’affari o da relazioni assimilabili, tra il Portale e le società offerenti), CFM si impegna ad adottare presidi rafforzati sul piano organizzativo, informativo e di controllo, al fine di assicurare il corretto svolgimento dell’offerta e la tutela degli interessi, in primo luogo, degli investitori. Tali misure, secondo i casi, possono comprendere ad esempio l’affidamento di funzioni propedeutiche all’offerta a soggetti terzi indipendenti e la disclosure del conflitto nella documentazione di offerta.
Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento, laddove le offerte abbiano ad oggetto strumenti finanziari di emissione propria o di società controllanti, controllate o sottoposte a controllo comune, ai suddetti presidi si aggiungerebbero almeno anche:
- l’adozione di misure volte ad assicurare che gli strumenti offerti siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;
- l’effettuazione della valutazione di adeguatezza da parte di un soggetto terzo.
Il potenziale investitore ha il diritto di acquisire ulteriori specifiche informazioni sulla policy in materia di conflitto di interessi nonché sulle misure adottate in relazione alla singola offerta, contattando il portale all’indirizzo email: info@crowdfundme.it.
L’investitore può presentare reclamo relativo alle offerte presentate sul Portale all’indirizzo email: reclami@crowdfundme.it, con indicazione delle proprie generalità e dei motivi del medesimo. CFM si impegna a rispondere tempestivamente ai reclami ricevuti, nel rispetto delle proprie procedure interne in materia di trattazione dei reclami.
Gli investitori “retail”, nel caso in cui non siano rimasti soddisfatti della risposta al reclamo presentato a CFM o non abbiano da questa ricevuto risposta entro un termine ragionevole, possono ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, anche “ACF”), ove ne ricorrano i presupposti.
Rientrano in particolare nella competenza dell’ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza.
Sono invece esclusi dalla competenza dell’ACF:
- le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza;
- i danni che non hanno natura patrimoniale.
Il ricorso all’ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo non è pendente, anche su iniziativa dell’intermediario, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Le modalità attraverso cui proporre il ricorso sono rese note dall’ACF attraverso il proprio sito web.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore.
O. PRINCIPALI RISCHI E CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI TRAMITE IL PORTALE
O.1 Rischio di perdita del capitale investito
L’investimento negli strumenti finanziari offerti tramite il Portale può comportare il rischio della perdita anche integrale del capitale investito. Sebbene questo rischio possa essere attenuato quantomeno rispetto all’offerta di strumenti di debito (obbligazioni o titoli di debito), ad esempio attraverso l’utilizzo di apposite garanzie, ciascun investitore deve sempre tenere a mente questo tipo di rischio, sia che investa in strumenti di debito si che investa in strumenti di c.d. “equity crowdfunding”.
O.2 Rischio di liquidità
Gli strumenti finanziari offerti tramite il Portale si caratterizzano per la loro illiquidità. Questo significa che, generalmente, per tali strumenti risulta particolarmente difficile lo smobilizzo (ovvero la loro trasformazione in denaro liquido).
Per quanto riguarda gli strumenti tipici dell’equity crowdfunding (azioni di S.p.a. o quote di S.r.l.), in particolare, la loro illiquidità è dovuta all’assenza, ad oggi, di un mercato secondario per lo scambio di tali strumenti.
Il rischio in oggetto va dunque sempre tenuto presente da parte dell’investitore, e ciò anche se di recente la normativa di riferimento abbia aperto alla possibilità:
- per i gestori di portali on-line, di istituire le c.d. “bacheche elettroniche” che fungano da collettori degli annunci di acquisto e vendita delle quote/azioni offerte sugli stessi portali on-line;
- di prevedere che gli strumenti finanziari oggetto di offerte sui portali on-line possano essere destinati alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione.
O.3 Divieto di distribuzione degli utili per le start-up innovative
Nel caso in cui l’offerente sia una impresa appartenente alla categoria delle start-up innovative, l’investitore deve considerare che la legge vieta la distribuzione degli utili ai soci al fine di consentire il rivestimento dei medesimi in modo da favorire anche un potenziale incremento di valore delle partecipazioni sociali. Le piccole e medie imprese (anche innovative), invece, non sono sottoposte a tale limite e possono distribuire eventuali dividendi ai propri soci.
P. AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI NELL’EQUITY CROWDFUNDING
Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi interventi normativi volti a stimolare il mercato italiano dell’equity crowdfunding, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati in determinate tipologie di imprese.
Attualmente, l’ultima normativa che ha dato attuazione alle più recenti previsioni di legge sul tema, è il decreto interministeriale – emanato di concerto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico – del 7 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 luglio 2019, che stabilisce un’aliquota del 30% (di detrazione o deduzione, a seconda dei casi) per gli investimenti nel capitale delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili come ivi definite, nonché delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, come ivi definite.
Temporaneità dei benefici fiscali: si ricorda che se nell’anno di competenza non si è potuto usufruire dell’agevolazione fiscale, in quanto, ad esempio il diretto interessato non aveva imposte da pagare, vi è la possibilità di riportare l’agevolazione negli anni successivi fino ad un massimo di 3 anni, ma non oltre il terzo.
Ipotesi di decadenza dai benefici fiscali: per poter usufruire dei benefici fiscali è necessario mantenere i rispettivi investimenti per un periodo di almeno 3 anni e, in ogni caso, il diritto alle agevolazioni decade se, entro 3 anni dall’investimento, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
c) il recesso o l’esclusione degli investitori che hanno richiesto l’agevolazione fiscale;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo integrale del decreto.
Agevolazioni con aliquota del 50% in regime “de minimis”
Il “Decreto Rilancio” – D.L. n. 34/2020 – ha introdotto una detrazione d’imposta, rivolta esclusivamente alle persone fisiche, pari al 50% della somma investita nel capitale di startup e PMI innovative. L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE sugli Aiuti “de minimis” e le modalità attuative sono state emanate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2021.
In particolare, le persone fisiche che hanno investito dall’anno 2020 in poi in una Startup/PMI innovativa, possono detrarre ai fini IRPEF tramite la dichiarazione dei redditi un importo pari al 50% della somma investita, nello specifico:
– per gli investimenti effettuati in Startup innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 100.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 50.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis;
– per gli investimenti effettuati in Pmi innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 300.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 150.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis.
Ipotizziamo, a titolo di esempio, che il triennio da prendere in considerazione sia il 2019/2021 e che la Startup che ha ricevuto l’investimento abbia già esaurito il plafond triennale degli aiuti di stato de minimis in quanto ha percepito in passato altri benefici che rientravano in tale agevolazione, come ad es. finanziamenti, bandi a fondo perduto, ecc.
A questo punto chi ha investito nella Startup/PMI non potrà beneficiare della detrazione del 50% ma potrà comunque beneficiare di quella del 30% come in passato.
Prima di effettuare l’investimento la persona fisica interessata ad investire dovrà contattare il legale rappresentante della società in cui intende investire e chiedere se ha esaurito il plafond disponibile degli aiuti di stato oppure lo potrà verificare online sul registro nazionale degli aiuti di stato.
Nel caso il plafond fosse esaurito si applicherà comunque la detrazione con aliquota del 30%.
Per maggiori informazioni sulle agevolazioni fiscali è possibile consultare la guida messa a disposizione da CFM e realizzata da Tax Coach, scaricabile al seguente link
Q. DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO PREVISTE PER LE SOCIETÀ OFFERENTI
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legge n. 179/2012, sono previste le seguenti deroghe al diritto societario:
- nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile;
- l’atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile;
- l’atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all’articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- alle start-up innovative di cui all’articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali;
- nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali;
- l’atto costitutivo delle società di cui all’articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all’articolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile;
- la start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L’atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.
R. DEROGHE AL DIRITTO FALLIMENTARE PER LE STARTUP INNOVATIVE
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legge n. 179/2012, per le startup innovative sono previste le seguenti deroghe al diritto fallimentare:
- la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell’articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l’accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio;
- la disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma;
- fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi;
- allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall’articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
S. CONTENUTI TIPICI DI UN BUSINESS PLAN
Di seguito sono riportati, a titolo non esaustivo, quelli che in base alla prassi possono essere considerati i contenuti tipici di un business plan:
- descrizione sommaria del progetto d’investimento e illustrazione del tipo di impresa che si intende creare;
- presentazione dell’imprenditore e del management, (esperienze pregresse e ruoli nella nuova iniziativa);
- analisi di mercato, Indicazioni sul mercato, sulle caratteristiche della concorrenza e su fattori critici (punti di forza e punti di debolezza rispetto al mercato);
- descrizione della fattibilità tecnica del progetto relativamente al processo produttivo, alla necessità di investimenti in impianti, alla disponibilità di manodopera e di servizi;
- piano di fattibilità economico – finanziaria quinquennale o triennale a seconda di quanto si vuole approfondire l’analisi; indicazione del fabbisogno finanziario complessivo delle relative coperture;
- informazioni sulla redditività attesa dell’investimento;
- piano temporale di sviluppo delle attività.
T. CONTENUTI TIPICI DEL REGOLAMENTO O DELLO STATUTO DI UN OICR
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono i fondi comuni di investimento e le Sicav.
Il Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria definisce gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) identificandoli con i fondi comuni (OICR aventi forma contrattuale) e le Sicav (OICR aventi forma statutaria).
Entrambe le categorie sono disciplinate da un apposito documento, il regolamento di gestione nel caso dei fondi comuni e lo statuto nel caso delle Sicav. Tale documento definisce le caratteristiche e i criteri di funzionamento, la denominazione, la durata, le modalità di partecipazione, i termini e le modalità di emissione ed estinzione dei certificati, di sottoscrizione, di rimborso e di liquidazione, gli organi competenti per la scelta degli investimenti, il tipo di beni e strumenti finanziari oggetto di investimento, le spese e le modalità di pubblicizzazione del valore.